Segnaliamo che la recente legge di bilancio (legge n. 213 del 30.12.23) ha introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, di stipulare – entro il 31 dicembre 2024 – contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Tale obbligo prevede la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, rispetto ad eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene preso in considerazione, quale fattore “penalizzante”, in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Un apposito decreto ministeriale dovrà definire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.
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Approvata la stretta, bonus e superbonus al giro di boa
Il 23 maggio, con il via libera della Camera (che fa seguito al voto favorevole del Senato del 16 maggio), è stata definitivamente approvata la conversione in legge del “decreto superbonus”. Il provvedimento comprende una serie di emendamenti destinati a cambiare...