Nella serata del 10 aprile, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato i contenuti del nuovo decreto, che produrrà effetto dal 14 aprile e che proroga la generalità delle misure restrittive attualmente in vigore fino a domenica 3 maggio p.v. Il nuovo provvedimento è caratterizzato dalla presenza di 5 allegati, fra cui quelli che identificano le attività commerciali e produttive “non sospese”; i nuovi elenchi sono strutturati in maniera analoga a quelli già inseriti nei DPCM 11 e 22 marzo 2020, con alcune integrazioni che non riguardano direttamente la categoria dei distributori idrotermosanitari. Restano quindi confermate, fino al 3 maggio, le seguenti modalità di vendita:
COMMERCIO DETTAGLIO
E’ possibile per le seguenti tipologie di prodotto, in quanto considerate “generi di prima necessità”, inclusi nell’allegato 1 del nuovo DPCM 10 aprile 2020:
– articoli igienico-sanitari
– ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
– articoli per l’illuminazione.
E’ esclusa la possibilità di vendere al dettaglio prodotti NON riconducibili alle categorie sopraelencate, fra cui, ad esempio, materiali per edilizia, pavimentazioni e rivestimenti, arredobagno, accessoristica.
COMMERCIO INGROSSO
E’ possibile solamente per forniture funzionali ad “assicurare la continuità” delle attività produttive/commerciali comprese nell’allegato 3 del nuovo DPCM 10 aprile 2020, tra cui, ad esempio:
ATECO 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
ATECO 42 Ingegneria civile (con esclusione dei codici 42.99.09 e 42.99.10)
ATECO 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
ATECO 37 Gestione delle reti fognarie
ATECO 86 Assistenza sanitaria.
Ricordiamo che, per effettuare attività di commercio all’ingrosso, nei limiti sopra indicati, è necessario inviare preventivamente apposita comunicazione al Prefetto della provincia in cui il punto vendita è ubicato, allegando un elenco dettagliato comprendente le imprese e/o le amministrazioni beneficiarie delle forniture (che devono risultare comprese fra le attività “non sospese”). Segnaliamo inoltre che l’allegato 5 prende in considerazione le misure igienico-sanitarie la cui applicazione viene “raccomandata” agli esercizi commerciali la cui attività non sia stata sospesa.