Schema nuovo decreto F-gas, verso il registro telematico

13/04/2017Consulenza e Normative

Nei giorni scorsi il Ministero dell’Ambiente ha presentato lo schema del nuovo decreto legato alla revisione della normativa nazionale in materia di F-gas, che andrà a sostituire l’attuale DPR 43/2012. Il decreto di revisione prevede in particolare che venga istituito un nuovo registro telematico tramite il quale tracciare sia le vendite di apparecchiature e impianti non ermeticamente sigillati contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utenti finali, sia i relativi interventi tecnici effettuati nel tempo da personale certificato. Il registro sarà tenuto e gestito dalle Camere di Commercio competenti. L’inserimento dei dati richiesti nel Nuovo Registro sarà pertanto obbligatorio per:
• Le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate direttamente agli utilizzatori finali;
• Le persone fisiche e le aziende certificate che effettuano attività di installazione, manutenzione, controllo periodico delle perdite, smantellamento e/o riparazione delle apparecchiature.
Con l’introduzione del nuovo registro telematico scompariranno:
• Il Registro dell’apparecchiatura in formato cartaceo;
• Il Registro ISPRA (portale Sinanet) per l’invio della dichiarazione F-gas annuale (entro il 31 maggio di ogni anno). Il registro ISPRA obbligava gli operatori (utilizzatori finali oppure proprietari delle apparecchiature oggetto del regolamento) a fare ogni anno la dichiarazione F-gas sulle quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati segnalate nel registro dell’apparecchiatura cartaceo.
Con il nuovo registro l’obiettivo è infatti quello di reperire le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera degli apparecchi direttamente dai dati inseriti nel registro telematico da personale qualificato e certificato.
Gli utilizzatori/proprietari di apparecchiature avranno soltanto l’obbligo di assicurare che le stesse vengano installate da personale o aziende certificate (dichiarazione rilasciata in fase di acquisto al venditore) e, successivamente, sottoposte ai controlli periodici se contenenti più di 5 tonnellate di CO2 equivalente (sempre avvalendosi di personale e aziende certificate).
Verrà inoltre definito (art. 17) l’organismo di controllo indipendente che dovrà sottoporre a verifica l’accuratezza dei dati e della conformità dichiarata dagli importatori delle apparecchiature precaricate relativamente al gas refrigerante in esse contenuto. In un’ottica di massima semplificazione si tratterà di un organismo di valutazione della conformità già accreditato per svolgere le attività di verifica delle emissioni a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come peraltro già previsto dal Regolamento. Nelle prossime settimane verrà finalizzato il testo del nuovo decreto [fonte ASSOCLIMA]

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